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sei in archivio:  » amministrazione trasparente » Controlli sulle imprese » Controllo sugli impatti StampaQuesto sito contiene le informazioni fino al 31.12.2022    

Controllo sugli impatti

ARPA svolge funzioni di controllo anche nei settori produttivi che possono generare impatti nell’ambiente, in particolare presso:

 

Attività che possono generare impatto acustico (Rumore)

Obblighi dell'impresaTipologie di controllo di ARPAApprofondimenti

Le attività devono sottostare ai limiti acustici previsti dalla normativa specifica compresa nella L. 447/1995 e nei successivi decreti attuativi.

Esiste l’obbligo di presentare all’Ente Locale (Comune) la documentazione idonea ad asseverare il rispetto dei limiti (documentazione di Impatto Acustico -  L.R. 16/07, D.G.R. n. 2870/2009)
  • Gli enti competenti (Comuni, Province e Regioni) e  all'Autorità Giudiziaria hanno facoltà di richiedere all’ARPA i rilievi tecnici (fonometrie) per la verifica dei limiti acustici di legge;
  • Attività di supporto tecnico scientifico nell'espressione di pareri sulla documentazione di Impatto Acustico, Clima Acustico e Autorizzazioni anche in deroga ai valori limite su richiesta degli Enti competenti.
Rumore

 

Attività che producono e/o gestiscono rifiuti

Obblighi dell'impresaTipologie di controllo di ARPAApprofondimenti
Le attività che producono e/o gestiscono rifiuti devono rispettare le norme tecniche gestionali e di tracciabilità previste dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché alle atre norme tecniche di settore.
  • Gli enti competenti (Comuni, Province e Regioni) e  all'Autorità Giudiziaria hanno facoltà di richiedere all’ARPA supporto tecnico durante i controlli presso le attività produttive;
  • Attività di supporto tecnico scientifico nell'espressione di pareri a supporto dei processi autorizzativi.
Rifiuti
 

Attività che scaricano acque reflue (scarichi)

Obblighi dell'impresaTipologie di controllo di ARPAApprofondimenti

Le attività che producono scarichi idrici non recapitanti in fognatura sono soggette ad autorizzazione allo scarico per insediamenti civili, industriali o depuratori e devono rispettare l’art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 (A.U.A.) e l’art. 124 del D.Lgs. 152/06

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.
  • Attività di supporto tecnico scientifico nell'espressione di pareri a supporto dei processi autorizzativi su richiesta dei Servizi Idrici Integrati, Comuni e SUAP;
  • Attività di campionamento e analisi su propria iniziativa e su richiesta degli enti competenti (Comuni, Province e Regioni) e dell'Autorità Giudiziaria.
 
 

Attività che producono emissioni in atmosfera

Obblighi dell'impresaTipologie di controllo di ARPAApprofondimenti

Le attività che producono emissioni in atmosfera convogliate e diffuse devono essere autorizzate ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. 59/2013 (A.U.A.) e conformemente alla parte V del D.Lgs. 152/06.

E’ fatta salva la facoltà dei gestori di impianti di non avvalersi dell’Autorizzazione Unica Ambientale nei casi in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad Autorizzazione di Carattere Generale, con istanza da presentare al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).
  • Attività di supporto tecnico scientifico nell'espressione di pareri a supporto dei processi autorizzativi su richiesta di Regione, nel caso di AIA, di Provincie e SUAP;
  • Attività di campionamento e analisi su propria iniziativa e su richiesta degli enti competenti (Province e Regioni) e dell'Autorità Giudiziaria.
 Emissioni


ultimo aggiornamento: venerdì 30 dicembre 2022