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sei in archivio:  » amministrazione trasparente » Controlli sulle imprese » Controlli attribuiti dal legislatore StampaQuesto sito contiene le informazioni fino al 31.12.2022    

Controlli attribuiti dal legislatore

Il legislatore nazionale in particolare attribuisce alle ARPA funzioni di controllo nei seguenti settori di attività:

 

Impianti che necessitano di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Obblighi dell'impresaTipologie di controllo di ARPAApprofondimenti

Il gestore dell’impianto è tenuto a prendere tutte le misure idonee a garantire la tutela dell'ambiente (d.lg.s 152/06), attraverso la redazione del progetto per la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, che deve includere tutte le misure necessarie a conseguire un livello di protezione elevato dell’ambiente mediante l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili. 


  • Partecipazione alle conferenze di servizi finalizzate al rilascio e/o al rinnovo dell'AIA;
  • Verifica delle prescrizioni mediante visite ispettive periodiche, ed eventuali campionamenti ed analisi in coerenza con il Piano di Monitoraggio e Controllo contenuto nell'autorizzazione.


Autorizzazione integrata ambientale (AIA)  
 

Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti (RIR) connessi alla presenza di sostanze pericolose, come disciplinato dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

Obblighi dell'impresaTipologie di controllo di ARPAApprofondimenti

Il gestore dello stabilimento è tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei princìpi delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente (d.lgs. 334/99).
Attraverso:

  • la redazione ed aggiornamento di una notifica contenente le informazioni relative alle caratteristiche dello stabilimento e delle sostanze pericolose presenti (art. 6);
  • l'implementazione ed attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del Sistema di Gestione della Sicurezza - SGS (art. 7);
  • la redazione ed aggiornamento del Rapporto di sicurezza – RDS (art. 8)


  • Esami istruttori dei  RDS preliminari e/o definitivi in seno al Comitato Tecnico Regionale (CTR) dei Vigili del Fuoco;
  • Verifiche Ispettive sull'analisi del grado di attuazione del SGS  secondo i principi del D.M. 8 agosto 2000 e del linee guida ISPRA/ARPA/APPA n. 70/2011, verifiche periodiche triennali nei depositi costieri (art. 48 del Codice della Navigazione) in collaborazione con le strutture della Capitaneria di porto e dei Vigili del Fuoco


Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR)  
 

Attività che generano produzione di materiali da scavo nell’ambito della realizzazione di opere gestiti come sottoprodotti

Obblighi dell'impresaTipologie di controllo di ARPAApprofondimenti
 Il produttore di materiali da scavo, al fine di poterli gestire come sottoprodotti, deve garantire il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge.      

Materiali da scavo
 
 In caso di piccoli di cantieri (<6.000 mc) o di cantieri > 6.000 mc non rientranti in procedimenti di VIA e AIA, il produttore o proponente può utilizzare i materiali da scavo come sottoprodotti inviando una dichiarazione ad ARPA ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante il rispetto delle condizioni di sottoprodotto  riportate nell'art. 41-bis del D.L. 69/2013.
In caso di cantieri > 6.000 mc rientranti in procedimenti di VIA e AIA, il proponente deve presentare un piano di utilizzo all'Autorità competente attestante i requisiti di qualità ambientale secondo quanto disposto dal D.M. 161/2012 
  • L'autorità competente ha la facoltà di chiedere all'ARPA con provvedimento motivato di verificare la sussistenza dei requisiti ambientali, in tale caso ARPA procederà come previsto dalla norma;
  • In ogni caso le autorità di controllo effettuano le verifiche necessaria ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo. In questo contesto le ARPA eseguono le eventuali attività di campionamento
 

Impianti radioelettrici, stazioni radiobase per la telefonia (SRB), radio, TV e assimilati ed elettrodotti, linee elettriche e cabine di trasformazione

Obblighi dell'impresaTipologie di controllo di ARPAApprofondimenti
Le imprese e gli studi che progettano impianti radioelettrici devono rispettare le norme relative alla protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (D.P.C.M. 08 luglio 2003).
L’installazione e la modifica degli impianti sono quindi autorizzate dai comuni previa verifica da parte di ARPA della conformità del progetto ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità (D.Lgs. 259/03  e L.R. 3/11).
  • Sulla base della documentazione presentata dal soggetto richiedente, ARPA, attraverso l´utilizzo di software dedicati e misure sul territorio, valuta la conformità delle opere relativamente all´esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
  • Quando i livelli di campo elettromagnetico totale (cioè calcolato più misurato) rispettano  i valori di legge ARPA emette un parere favorevole alla realizzazione delle opere.
  

Impianti radioelettrici



Le imprese e gli studi che progettano aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore in prossimità di elettrodotti  o che progettano elettrodotti devono considerare il vincolo delle fasce di rispetto (Decreto del Direttore per la Salvaguardia Ambientale del 29.05.2008  e  DPCM 08 luglio 2003) definite ai fini della protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi magnetici generati dagli elettrodotti.
  • Se richiesto dall'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni ARPA FVG, attraverso l'utilizzo di software dedicati, verifica i calcoli delle fasce di rispetto determinate dai gestori degli elettrodotti.

Linee elettriche

 

Attività a rischio RADON e radioattività naturale

Obblighi dell'impresaTipologie di controllo di ARPAApprofondimenti
Per l’esercizio di scuole (D.Lgs. 230/95) e dei Nidi d’infanzia (L.R: 20/05) è necessario valutare la concentrazione di radon negli ambienti.
  • Valutazione delle concentrazioni nelle scuole a seguito di comunicazione dei risultati delle misure eseguite dai conduttori delle scuole stesse, verifica delle eventuali azioni intraprese per la riduzione della concentrazione di Radon;

  • Nei nidi d’infanzia ARPA effettua direttamente le misure.

  

RADON e radiottività naturale

Per le attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni (D.Lgs. 230/95) l’obbligo è quello di valutare il rischio da esposizione.
  • Valutazione delle misure, stime di esposizione e verifica delle eventuali azioni intraprese
 

Pratiche comportanti l’uso di Radiazioni ionizzanti artificiali

Obblighi dell'impresaTipologie di controllo di ARPAApprofondimenti

Le Attività comprese nell’art. 22 del D.Lgs. 230/95 (rischio moderato) hanno l’obbligo di comunicare le valutazioni sulla radioattività e i mezzi di protezione posti in atto.

 

Le attività comprese nell’art. 27 del D.Lgs. 230/95 (rischio rilevante)  hanno l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’attività all’autorità competente.
  • Verifica delle modalità di effettuazione dei controlli radiometrici  obbligatori svolti dai titolari delle attività;
  • Effettuazione di rilevamenti su richiesta di Prefetto, ASS competenti per territorio,  Comando provinciale dei vigili del fuoco, Regione;
  • Rilascio di parere all’autorità competente ed eventuale verifica delle prescrizioni di competenza.

Radiazioni ionizzanti artificiali

  

 



 

Le attività che utilizzano radiazioni ionizzanti a scopo medico (D.Lgs. 187/00) hanno l’obbligo di comunicare la descrizione dell’attività o di richiedere l’autorizzazione alle autorità competenti.
  • Ricezione delle comunicazioni e aggiornamento il catasto delle radiazioni ionizzanti
Le attività che gestiscono rottami od altri materiali metallici di risulta comprese nell’art. 157 del D.Lgs. 230/95 hanno l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica e di comunicare l’eventuale rinvenimento di sorgenti radioattive
  • Verifica delle attività di bonifica nel caso di rinvenimento di sorgenti radioattive

Rinvenimento sorgenti radioattive



ultimo aggiornamento: venerdì 30 dicembre 2022