I limiti previsti dalla normativa sul 5G
Le norme di riferimento per l’installazione e la modifica degli impianti fissi di telecomunicazione per la telefonia mobile sono molto precise e rigorose e si applicano anche al 5G.
La legge Quadro 36/2001
La principale norma italiana è la Legge n. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, che ha la finalità di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Tale norma in particolare riporta che sono stabiliti dallo Stato, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee:
- i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità,
- le tecniche di misurazione.
I limiti di esposizione
La Legge n. 36/2001 all'art. 3 fornisce la definizione dei limti per l'esposizione ai campi elettromagnetici indicando:
- il limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- il valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi […]. Tale valore costituisce una misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni;
- gli obiettivi di qualità: sono definiti a fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici e si applicano all'aperto nelle aree intensamente frequentate.
Con il DPCM 08.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” si stabilisce che le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e successive modifiche e, come indicato anche nel suo titolo, si fissano i valori numerici dei vari limiti; nel 2023 con l'art. 10 della L. 214/2023 è stato introdotto un aggiornamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità che dal maggio 2024 sono pari a 15 V/m (è utile precisare che questi non sono associati a rischi sanitari correlabili ad esposizioni a lungo termine). Il limite di esposizione varia in funzione della frequenza del campo elettromagnetico da un minimo di 20 V/m a un massimo di 60 V/m (vedi tabella).
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Limiti Intensità di campo elettrico E (V/m) frequenze
da 0.1 MHz
a 3 MHzfrequenze
da 3 MHz
a 3 GHzfrequenze
da 3 GHz
a 300 GHzLimite di esposizione 60 20 40 Valore di attenzione 15 15 15 Obiettivo di qualità 15 15 15 Tabella riassuntiva dei limiti di legge per l'esposizione ai campi elettromagnetici in italia. Riferimenti normativi DPCM 08.07.2003 e L.n. 221/2012 del 17.12.2012
Limiti nazionali molto cautelativi
E' utile osservare che i limiti adottati dal legislatore italiano, anche dopo l'aggiornamento introdotto dalla L. n. 214/2023, risultano decisamente più cautelativi di quelli presenti nella maggiornaza degli stati europei e comunque inferiori a qualto indicato nella Raccomandazione del Consiglio europeo 1999/519/CE " Limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz" che risulta il riferiemento intenazionale per la tematica.
Inoltre il Decreto Legislativo n. 259/03 stabilisce (art. 44 e art. 45 ) che per l’installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione sia necessario il parere preventivo di Arpa che verifichi la compatibilità del progetto con i limiti sopra riportati. Ciò significa che già prima dell’installazione le Agenzie per l’ambiente sono tenute a verificare il rispetto dei limiti di legge.
Tale valutazione in Friuli Venezia Giulia viene effettuata con delle modalità particolarmente stringenti e prevede la verifica dei livelli di campo nelle aree accessibili e su tutti gli edifici (rif. Legge Regionale 3/2011 art. 18 e art.19); le procedure per la valutazione preventiva della compatibilità ai limiti sono contenute nel cap. 5 del documento "Modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione tecnica e delle procedure per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico" ( redatto dall'ARPA seguendo le indicazioni contenute nell'art. 29 della L.R. 3/2011, e consultabile alla pagina "Impianti radioelettrici - Comunicazioni e Pareri preventivi")
Ultimo aggiornamento 22/5/2025
URL: https://arpa.fvg.it/temi/focus/5g/la-normativa-sul-5g/