Impianti radioelettrici - Comunicazioni e Pareri preventivi

Arpa FVG fornisce supporto tecnico ai Comuni nella fase di autorizzazione all'installazione e modifica di impianti di telefonia mobile, di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva e in generale di tutti gli impianti radioelettrici per telecomunicazioni.

Attività di Arpa FVG

L’attività di ARPA è finalizzata alla verifica del rispetto delle prescrizioni di legge per i campi elettromagnetici. ARPA, quindi, esprimendo il parere di competenza, non interviene nella valutazione di aspetti urbanistici o paesaggistici, ma valuta le emissioni di campo elettromagnetico prodotte dall’impianto, verificando che esse non superino i livelli fissati dalla legge.

Tale procedimento è regolamentato dalla Legge Regionale n. 3 del 2011 “Norme in materia di Telecomunicazioni”, che comunque si basa sulla normativa nazionale:

  • DPCM 08.07.03 e smi, relativo alle alte frequenze, indica i livelli di esposizione per la popolazione;
  • D.Lgs- 259/03 e smi: "Codice delle comunicazioni elettroniche".

In particolare la LR 3/2011 stabilisce che le modalità per l'accertamento della conformità dei progetti ai limiti di campo elettromagnetico sono definite dall'ARPA in accordo con le strutture regionali competenti. Con il decreto del Direttore Generale di ARPA FVG n. 103/2024 del 07.08.2024 è stato approvato il documento "Modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione tecnica e delle procedure per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico" che, nel capitolo 5, descrive le nuove modalità di accertamento.

Tutte le norme sono disponibili alla pagina relativa alla "Normativa")

I limiti di legge previsti dalla normativa nazionale sono contenuti nel DPCM 08.07.2003 e sono stati aggiornati con l'art. 10 della L. 214/2023; essi corrispondono a 15 V/m per i luoghi adibiti a permanenza da parte della popolazione per più di quattro ore giornaliere (abitazioni e loro pertinenze, scuole, asili, ospedali, ecc.) e a 20 V/m per gli altri luoghi (strade, boschi, ecc.) - 20 V/m è il valore più basso tra i limiti d'esposizione indicati-. Per le aree all’aperto ad alta frequentazione è comunque prevista l’applicazione dei 15 V/m.

È importante informare che i valori per i limiti di legge previsti per il campo elettrico adottati in Italia sono tra i più bassi in Europa: il nostro paese ha adottato, in questo ambito, un approccio cautelativo. Non sono invece vigenti norme che prevedano il rispetto di particolari distanze tra gli impianti e le abitazioni.

Simulazione del campo elettrico prodotto dalle stazioni radio base

Come descritto nel capitolo 5, l'accertamento della conformità del progetto di impianti fissi di telefonia mobile ai limiti di campo elettromagnetico previsti dalla L. 36/2001 viene eseguito valutando:

  • il campo elettrico prodotto dal solo impianto in esame, mediante l'utilizzo di modelli predittivi di calcolo;
  • il campo elettrico che risulta dalla somma del contributo dell'impianto in esame e di quello degli altri impianti preesistenti nell'area, mediante ulteriori simulazioni predittive;
  • il campo elettrico totale che tenga conto, oltre che del campo elettrico calcolato, anche di quello esistente eventualmente rilevato con misure di fondo.

Per valutare se le emissioni di un nuovo impianto (o di un’eventuale modifica di un impianto già esistente) rispettano i valori stabiliti dalla legge, i tecnici di Arpa utilizzano un apposito programma di simulazione che consente di calcolare il campo elettrico.

Vengono quindi calcolati i livelli di campo elettrico generati dal nuovo impianto e dagli altri impianti presenti nella zona.

Nella figura a sinistra è riportata una tipica distribuzione dei valori di campo elettrico che, come si può notare, non dipende esclusivamente dalla distanza dalla singola antenna ma dal contributo complessivo di tutti gli impianti e dalla modalità con cui essi irradiano il proprio segnale.

Nell’ambito della valutazione al calcolatore, si verifica che i 15 V/m non intersechino mai l’ingombro teorico degli edifici presenti sulla cartografia regionale integrata con gli edifici nuovi (l’ingombro teorico di un edificio è il volume ottenuto dall’estensione della pianta dell’edificio all’altezza della quota di gronda); viene anche controllato che vi sia il rispetto dei 15 V/m nel volume occupato dal tetto degli edifici fino a due metri al di sopra della loro quota di gronda.

Per le frequenze tipiche degli impianti radioelettrici viene valutato il solo campo elettrico in quanto il campo magnetico risulta automaticamente rispettato se lo è il primo. È differente invece la situazione alle frequenze più basse, in cui ricadono le linee elettriche o elettrodotti, per cui i due tipi di campo devono venire verificati distintamente.

Misure di campo elettrico sul territorio

Nell’ambito dell’iter valutativo, per tener conto di eventuali sorgenti i cui dati non sono presenti nel Catasto Regionale degli Impainti Radioelettici per Telecomunicazioni (CER) gestito dall'Arpa FVG vengono considerate anche delle misure di campo elettrico eseguite sul territorio. Tali valori vengono sommati a quelli risultanti dai calcoli, per ottenere il campo elettrico totale.

Nella pagina impianti per le telecomunicazioni è possibile visualizzare, mediante la navigazione su una mappa della Regione, le misure che sono state condotte sul territorio nei diversi anni e quindi scoprire se ve ne siano presso la propria abitazione. Anche misure poste a qualche decina di metri dalla propria residenza possono venire considerate come rappresentative, in quanto il campo elettrico generato dalle sorgenti è abbastanza omogeneo localmente.
Poiché le misure vengono effettuate nelle fasce orarie centrali della giornata, nelle quali il traffico telefonico è maggiore, è presumibile che le stesse siano state condotte in momenti più rappresentativi (fanno eccezione i luoghi turistici in cui vi può essere una forte variabilità stagionale del traffico radio). Sempre sulla stessa mappa è inoltre possibile individuare le sorgenti radioelettriche ed in particolare le stazioni per la telefonia mobile, per le quali è indicato il gestore proprietario.

Confronto con limiti di legge

A questo punto l’iter valutativo è quasi concluso: le misure condotte sul territorio vengono associate alle simulazioni al calcolatore effettuate con tutti gli impianti presenti nell’area e funzionanti alla massima potenza e viene fatto il confronto con limiti di legge.

Se il campo elettrico totale, che è stato ricavato come somma (quadratica) del campo elettrico calcolato per il nuovo progetto e per gli impianti presenti nella zona e da quello misurato, non rispetta i limiti di legge vengono segnalati ai gestori i motivi ostativi al rilascio del parere; a questo punto i gestori devono giustificare le situazioni che non appaiono regolari o modificare le caratteristiche degli impianti, in caso contrario viene dato parere negativo.

Solo dopo aver verificato che in tutti i punti siano rispettati i limiti di legge, da parte di Arpa FVG viene dato il nulla osta alla realizzazione del progetto. Tale nulla osta riguarda solo la compatibilità del progetto con i limiti fissati per la protezione della popolazione dai campi elettromagnetici e non riguarda altri aspetti (ambientali, urbanistici,…): l’autorizzazione vera e propria spetta infatti al Comune.

Una volta realizzato il nuovo impianto, il gestore espone un cartello informativo riportante la data del parere ottenuto da Arpa FVG ed altre informazioni sull'autorizzazione, come previsto dalla LR 3/2011

Successivamente all’installazione è sempre possibile prevedere un intervento di verifica, tramite rilievi strumentali, dei livelli di campo elettrico da parte dell’Arpa FVG.

Attività dei Comuni

La L.R. n. 3/2011 assegna ai Comuni le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti radioelettrici volte a:

  • garantire il rispetto dei limiti di legge e delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi,
  • assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento,
  • vigilare sul mantenimento dei parametri tecnici sulla base dei dati forniti dai gestori.

Nell’ambito dei compiti di controllo a loro assegnati, i Comuni si avvalgono dell’Arpa FVG per quanto concerne la misura e la determinazione dei valori di campo elettromagnetico sul territorio.

FAQ

Sì. In particolare, per gli impianti di telefonia mobile, la legislazione regionale stabilisce che Arpa FVG segua delle procedure che prevedono di tenere conto, tramite simulazioni modellistiche, anche degli impianti preesistenti come se operassero sempre alla massima potenza, inoltre le stesse procedure prevedono anche delle misure di fondo sul territorio al fine di tenere conto di eventuali contributi non considerati nella simulazione.

SI, il documento trae origine dalla necessità di adeguare le precedenti modalità operative alla luce delle novità normative del 2024 ed in paricolare quelle introdotte dal D.Lgs. 48/2024 in realzione ai procedimenti autorizzativi (ex art. 44 c.1-ter e c.1-quinquies del D.Lgs. 259/03) e quelle realtive all'adeguamento dei limiti contenute nell'art. 10 c.2 della L. 214/23.

Una spiegazione dei contenuti del documento e delle attività svolte dall’Agenzia sul tema CEM, nonché la presentazione delle risorse informatiche disponibili per cittadini e Comuni per la consultazione del Catasto Regionale degli Impianti Radioelettrici, è disponibile nel documento “CEM: l'Attività di ARPA FVG e il documento di cui all'art. 29 L.R. n.3/2011” che riprende l’intervento dei tecnici ARPA tenutosi presso l’auditorium A. Comelli nel palazzo della Regione a Udine il 25 novembre 2024.

Per approfondimenti: "CEM: l'Attività di ARPA FVG e il documento di cui all'art. 29 L.R. n.3/2011"

Ultimo aggiornamento 2/12/2024

URL: https://arpa.fvg.it/temi/temi/campi-elettromagnetici/ultimi-pubblicati/i-pareri-preventivi-sugli-impianti-radioelettrici/